Alternative all'I.R.C.
Le scuole sono tenute per legge a garantire le attività d'insegnamento alternativo all'insegnamento della religione cattolica a tutte le famiglie e agli alunni che lo richiedano.
La Circolare n. 101 del 30 dicembre 2010 recita all’Art.8 (Insegnamento della religione cattolica e attività alternative) che
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La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta, secondo il modello E allegato.
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni.
La scelta relativa alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica trova concreta attuazione attraverso le diverse opzioni possibili:
- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle superiori);
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
La scelta specifica di attività alternative è operata mediante il relativo modello F allegato. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, entro i tempi di avvio delle attività didattiche, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali.
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Normativa di riferimento
Note e riferimenti
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con protocollo 26482 del 07 marzo 2011 ha inoltre chiarito che in relazione ai quesiti relativi al pagamento delle attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica, poiché essa è dovuta al seguito di una libera scelta delle famiglie e degli studenti garantita dalla legge vigente, le stesse costituiscono un SERVIZIO STRUTTURALE OBBLIGATORIO che, a parere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dello stesso Ministero, siano da pagarsi a mezzo dei ruoli di spesa fissa.
In merito alle tipologie di docenza:
1. Per il personale di ruolo già a disposizione della scuola l'insegnamento non comporta oneri aggiuntivi (personale già retribuito per l'intero orario);
2. Per il personale di ruolo che offre ore eccedenti, vanno liquidate come ordinarie ore eccedenti secondo il piano della scuola;
3. Per il personale supplente già titolare di altro contratto, vanno liquidate in aggiunta all'orario già svolto secondo il piano della scuola;
4. Per personale supplente appositamente assunto, l'onere va imputato al piano previsto per le supplenze a tempo determinato.
Un modello di progetto
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